Mansioni superiori e mancanza del titolo di studio
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/08/2007 n. 17940 ha precisato che lo svolgimento delle mansioni superiori dà diritto alla promozione anche in mancanza del titolo di studio previsto dal contratto collettivo per la qualifica più elevata. Più precisamente, in base all'art. 2103 cod. civ., la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto dal contratto collettivo per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto. In ogni caso l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività.