La Corte di Cassazione, con la sentenza 29 settembre 2008 n. 24293, torna sul tema delle mansioni equivalenti, riprendendo quanto affermato dalla sentenza, a sezioni unite, n. 10091/2006: l'equivalenza deve essere valutata, oltre all'appartenenza di entrambe le mansioni allo stesso livello di inquadramento contrattuale, in base al principio che le mansioni di destinazione consentano l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni acquisite nella fase pregressa del rapporto.
Nel caso oggetto della decisione, una dipendente era stata trasferita dall'amministrazione al call center, nelle vesti di centralinista. Secondo la Cassazione, pur essendo inquadrate le mansioni di partenza e quelle di destinazione nello stesso livello contrattuale, non vi è equivalenza in quanto le mansioni di provenienza sono più "ricche" di quelle di destinazione, anche perché svolte in collegamento con altri uffici della società e connotate da occasioni di crescita professionale, mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità del dipendente.