Malattia: il lavoratore deve controllare la trasmissione telematica del certificato
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016, ha rigettato il ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva statuito la legittimità del licenziamento di una lavoratrice che si era assentata per malattia senza avvisare il datore di lavoro.
La trasmissione del certificato di malattia, ad oggi, avviene da parte del medico mediante invio telematico all’Inps. Tuttavia, se contrattualmente previsto, il lavoratore deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza per malattia. Infatti, l’invio telematico del certificato medico all’Inps, a cura del sanitario, esonera il lavoratore dall’invio cartaceo del documento, ma non dall’obbligo di avvisare il datore della propria assenza. Senza trascurare che sul lavoratore incombe l’obbligo di verificare che la trasmissione all’Inps da parte del medico sia andata a buon fine (acquisendo il codice malattia).
Se il lavoratore, pertanto, non avvisa il datore della propria assenza, ai sensi del CCNL applicato, e la certificazione di malattia non è ricevuta dall’Inps, si può procedere al licenziamento dello stesso per assenza ingiustificata.
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