Maggiorazione contributiva per eventi calamitosi: rileva dove opera l'azienda agricola
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 26/11/2008 n.102, facendo seguito alle modifiche disposte dall'art. 1, c.65 della L. 247/2007 nei confronti della L. 223/1991, ha precisato che la maggiorazione contributiva ai fini previdenziali prevista a favore degli operai agricoli a tempo determinato privi di occupazione a causa di eccezionali calamità o avversità atmosferiche, viene riconosciuta facendo riferimento alle aziende operanti nel territori colpiti dai predetti eventi e inseriti nel Piano assicurativo regionale.
L'Istituto previdenziale precisa che l'accesso al beneficio non è quindi più legato alla residenza del lavoratore nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche.
Il legislatore riconosce al lavoratore agricolo a tempo determinato lo stesso numero di giornate prestate nell'anno precedente presso l'azienda che ha subito i danni da calamità.
Per la fruizione è necessario però che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola;
- l'impresa agricola deve ricadere in comune calamitoso;
- il comune calamitoso deve essere compreso nel Piano assicurativo agricolo annuale alla cui delimitazione provvedono le regioni;
- le avversità atmosferiche devono essere comprese nel piano assicurativo agricolo;
- l'impresa agricola deve aver beneficiato degli interventi di cui all'art. 1 comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Le tipologie di intervento sono le seguenti:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Dato che il DLgs 102/2004 individua le aziende ricadenti nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo, l'intervento che è possibile attivare è solo quello della predetta lett. a).
Per la gestione delle imprese che hanno subito danni per calamità i cui riflessi esplicano sui lavoratori agricoli a tempo determinato dovrà essere utilizzata apposita procedura fruibile da Internet con le consuete modalità di accesso dell'invio telematico del DMAg-Unico.
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