La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17837 del 31 luglio 2009, ha stabilito che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi di un uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia i regolamenti di azienda e che sono definite tali perché non costituiscono espressione di funzione pubblica, ma neppure realizzano interessi meramente individuali -, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Nella fattispecie in esame, il datore di lavoro aveva applicato, per circa 30 anni, un accordo aziendale territoriale, secondo il quale l'orario di lavoro veniva distribuito nei primi cinque giorni della settimana, con esclusione del sabato, il quale avrebbe dovuto essere considerato "giornata feriale" ad ogni effetto; in tal modo, ogni giorno di congedo (salvo i casi di congedo ordinario e di festività infrasettimanali cadenti di sabato) sarebbe stato computato in misura pari ad una giornata lavorativa.
Tale previsione contrattuale era stata mantenuta ferma anche in deroga alle diverse statuizioni contenute nel ccnl del 1976 e nonostante, in data 30.12.1996, la gestione dell'azienda fosse mutata. Solo successivamente, con nota del n. 235 del 12 maggio 1999 la Direzione Generale della società aveva stabilito che a tutti i lavoratori dovessero applicarsi le disposizioni contenute nel vigente ccnl, per cui essi erano venuti di fatto a fruire di un trattamento peggiorativo.
La Suprema Corte, a contrario, ha ritenuto che il provvedimento datoriale di cui sopra era da considerarsi illegittimo proprio in virtù del fatto che la prassi aziendale in questione si era protratta, nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra l'azienda ed i suoi dipendenti, per oltre 30 anni.