L’INPS, con la circolare 5/07/2017 n.106, affronta nuovamente i casi in cui ricorrono le ipotesi di omissione ed evasione contributiva, ai sensi dell'art. 116 della L. 388/2000, precisando che quest’ultima ricorre anche in presenza di omissione, infedeltà e tardiva presentazione delle denunce obbligatorie.

In precedenza l’istituto previdenziale (circ. 66/2008) aveva chiarito che l’evasione si fonda sull’elemento psicologico consistente nell’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi (c.d. profilo soggettivo) e sull’occultamento del rapporto ovvero delle retribuzioni erogate (c.d. profilo oggettivo).

L’INPS ricorda, prima di tutto, che le ipotesi di evasione ed omissione trovano applicazione non solo nei confronti dei datori di lavoro, ma anche nei confronti dei committenti e dei lavoratori autonomi.

La circolare, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione 28966/2011 a cui ha fatto seguito un conforme orientamento giurisprudenziale, evidenzia che integra la fattispecie dell’omissione contributiva, il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di denunce e registrazioni obbligatorie.

Mentre si è in presenza di evasione quando oltre alle registrazioni o alle denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro, con intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

In merito al concetto di occultamento i Giudici di legittimità hanno precisato che tale termine non solo indica l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche l’ipotesi di denuncia obbligatoria all’Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.

In ogni caso, la specifica volontà del soggetto influisce sulla valutazione del comportamento omissivo riportando lo stesso nell’alveo dell’ipotesi meno grave se lo stesso soggetto riesce a provare la sua buona fede e quindi la mancanza dell’intento fraudolento.

Sul punto la sentenza 28966/2011 ha stabilito che la predetta prova non può ritenersi assolta per effetto dell’avvenuta corretta annotazione, sui libri obbligatori, dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce.

In sostanza secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in caso di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza della fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.

Secondo l’INPS si è in presenza di evasione anche nel caso di tardiva denuncia della situazione debitoria intervenuta oltre il prescritto termine legale. Questa ipotesi viene considerata dalla giurisprudenza come evasione contributiva e non come semplice omissione.

Infine la circolare si occupa delle denunce effettuate spontaneamente sempre ai sensi della L. 388/2000. In particolare viene ricordato che le sanzioni civili previste per l’evasione vengono ricondotte all’ipotesi di omissione quando: la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione; la denuncia viene effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’INPS oppure il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.