L’8 aprile 2019, tra la Confesercenti regionale Lombardia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stato siglato l’accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività e dei servizi di welfare aziendale per i datori di lavoro operanti nel settore commercio, turismo e servizi che risultino associati a Confesercenti territoriali.

Per poter applicare l’accordo è poi necessario che i datori di lavoro applichino e rispettino il CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confesercenti.

Per quanto riguarda la detassazione dei premi di risultato, i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità sono identificati nei seguenti:

  • Aumento della produttività, del fatturato e della redditività. In particolare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario che l’azienda aumenti: il fatturato nella misura pari al 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il MOL del 1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il target di valore del venuto del 1% (come stabilito all’inizio dell’anno nel budget preventivo).
  • Miglioramento e aumento della qualità dei prodotti e dei processi. Più precisamente è necessario che l’azienda riduca l’assenteismo almeno del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riduca il numero degli infortuni alla luce delle intese tra le singole aziende e gli RLS e modifichi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali l’orario di lavoro ad almeno il 5% dei lavoratori in forza calcolato sugli ultimi 12 mesi precedenti all’erogazione del premio.

Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi individuati è riferito ad un arco temporale di 12 mesi (gennaio – dicembre 2019), raffrontato al 2018.

Il diritto alla detassazione spetta al raggiungimento di almeno uno degli indicatori citati.

I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, devono compilare e trasmettere telematicamente al Ministero del lavoro l’apposito modulo di deposito del contratto.

L’accordo quadro prevede anche che il lavoratore, in luogo del premio di produttività, possa optare per versare integralmente o parzialmente l’importo del premio maturato alla previdenza complementare ovvero a Fonte.

Inoltre il lavoratore potrà optare per il riscatto della laurea ai sensi dell’art. 20 del DL 4/2019.

I lavoratori che intendono avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata ed i servizi welfare che utilizzeranno.