Lombardia: siglato l’accordo quadro su detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale per le PMI del commercio, del turismo e dei servizi
A cura della redazione
L’8 aprile 2019, tra la Confesercenti regionale Lombardia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stato siglato l’accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività e dei servizi di welfare aziendale per i datori di lavoro operanti nel settore commercio, turismo e servizi che risultino associati a Confesercenti territoriali.
Per poter applicare l’accordo è poi necessario che i datori di lavoro applichino e rispettino il CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confesercenti.
Per quanto riguarda la detassazione dei premi di risultato, i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità sono identificati nei seguenti:
- Aumento della produttività, del fatturato e della redditività. In particolare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario che l’azienda aumenti: il fatturato nella misura pari al 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il MOL del 1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il target di valore del venuto del 1% (come stabilito all’inizio dell’anno nel budget preventivo).
- Miglioramento e aumento della qualità dei prodotti e dei processi. Più precisamente è necessario che l’azienda riduca l’assenteismo almeno del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riduca il numero degli infortuni alla luce delle intese tra le singole aziende e gli RLS e modifichi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali l’orario di lavoro ad almeno il 5% dei lavoratori in forza calcolato sugli ultimi 12 mesi precedenti all’erogazione del premio.
Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi individuati è riferito ad un arco temporale di 12 mesi (gennaio – dicembre 2019), raffrontato al 2018.
Il diritto alla detassazione spetta al raggiungimento di almeno uno degli indicatori citati.
I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, devono compilare e trasmettere telematicamente al Ministero del lavoro l’apposito modulo di deposito del contratto.
L’accordo quadro prevede anche che il lavoratore, in luogo del premio di produttività, possa optare per versare integralmente o parzialmente l’importo del premio maturato alla previdenza complementare ovvero a Fonte.
Inoltre il lavoratore potrà optare per il riscatto della laurea ai sensi dell’art. 20 del DL 4/2019.
I lavoratori che intendono avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata ed i servizi welfare che utilizzeranno.
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