Lombardia: al via l'apprendistato di primo livello nell'artigianato
A cura della redazione

Il 9 maggio 2012, tra la regione Lombardia e le parti sociali è stato siglato l’accordo sull’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 del Dlgs 167/2011), che si rivolge ai giovani con un’età compresa tra i 15 ed i 25 anni, da impiegare nelle imprese artigiane.
La durata massima del contratto è fissata in 3 anni (quattro se il giovane intende conseguire un diploma quadriennale regionale).
Il contratto, a cui deve essere allegato il piano formativo individuale, va stipulato per iscritto e deve riportare: la qualificazione raggiunta al termine del periodo della formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il periodo di prova è di tre mesi, e se prima che scada non viene data disdetta, l’assunzione del lavoratore diventa definitiva.
Se durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, il giovane si assenta dal lavoro per eventi come la malattia, l’infortunio, la maternità, ecc. , la durata del contratto di apprendistato viene prorogata per lo stesso numero di giorni di assenza.
La retribuzione è determinata applicando aliquote percentuali (50% primo anno, 60% secondo anno, 70% terzo anno, 80% quarto anno) in progressione alla retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunto al termine di periodo di apprendistato.
La durata e l’articolazione della formazione saranno definite dalla regione Lombardia sentite le parti sociali. Così come i profili formativi.
Fondamentale la presenza del tutor che se non dispone delle competenze necessarie identificata dal DM 28/02/2000 potrà frequentare percorsi formativi finanziati dal Fondo Artigianato Formazione.
All’apprendista spetta un periodo di ferie pari a quello previsto dal CCNL di riferimento per operai e impiegati. In occasione del Natale all’apprendista spetta anche la tredicesima pari a 173 ore, salvo riproporziona mento in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno.
Infine l’accordo prevede una disposizione transitoria. Se il contratto è stato instaurato prima del 9 maggio u.s., continua a trovare applicazione la previgente disciplina.
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