La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 56432 del 19 dicembre 2017, ha negato la possibilità che la condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali possa essere scriminata, sul piano penale, dalla scelta del datore di lavoro di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni.

Infatti, entrambe i diritti, quello correlato all’obbligazione previdenziale e quello riferibile all’obbligo retributivo, sono considerati meritevoli di tutela. Tuttavia, appare logico che sia accordata prevalenza, nel caso dell’eventuale conflitto tra di essi, a quello che, solo, riceve una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice di cui alla Legge n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).

Conseguentemente, il datore, dinnanzi al contestuale sorgere dell’obbligazione contributiva e di quella retributiva, deve accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo.