Nell'ottica delle predisposizione di un piano di welfare aziendale, l’ingresso/abbonamento alle palestre è un benefit rientrante nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f), del TUIR e, come tale, non può essere oggetto di rimborso e deve essere offerto alla generalità o a categorie di dipendenti. Il pagamento deve essere sostenuto direttamente dal datore di lavoro nei confronti del fornitore del servizio (ad esempio, tramite stipula di apposita convenzione), la somma riconosciuta al lavoratore per la fruizione del servizio è interamente esclusa dalla base imponibile sia fiscale che contributiva ed il relativo costo, in capo al datore di lavoro, è deducibile nel limite del 5 per mille, in caso di piano welfare istituito con un semplice atto volontario, ovvero integralmente in caso di contratto, accordo o regolamento aziendale non revocabili o modificabili unilateralmente (AE, Forum 29.11.2017; circ. A.E: 28E/2016 e 5E/2018; interpello 954-1417/2015; Assonime, circolare 15/2018).