L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 16/01/2017 n. prot. 10043, ha approvato il mod. 730/2017 concernente la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, ed in particolare il Mod.730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Mod. 730-2 per il sostituto d'imposta ed il Mod. 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Mod. 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata ed i Modelli 730-4 e 730-4  integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il provvedimento ricorda che i supporti informatici devono essere presentati al sostituto d’imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo, riportando nella sezione secondo i soli dati relativi al numero d’ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.

Con un successivo provvedimento verranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2017 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle entrate.

In merito alla consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, i sostituti d’imposta devono effettuare la consegna a un ufficio postale o ad un incaricato della trasmissione telematica utilizzando l’apposta busta.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.