On line la mini guida sulla rottamazione delle cartelle
A cura della redazione
Equitalia, sul proprio sito internet, ha pubblicato una mini guida che contiene in sintesi tutta la disciplina della definizione agevolata prevista dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
La guida ricorda che la rottamazione delle cartelle si applica alle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificate.
Per fruire della definizione agevolata è necessario utilizzare il modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia.
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017 anche se un Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre u.s. differisce la scadenza al 21 aprile p.v.
Viene conseguentemente spostato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine concesso al concessionario della riscossione per rispondere ai contribuenti.
La mini guida ribadisce anche che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.
Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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