L’Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, ha pubblicato la guida sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) che rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.

Gli ISA, introdotti con il decreto legge n.  50/2017, dal periodo d’imposta 2018 sostituiscono definitivamente gli studi di settore.

In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta, che consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali.

In particolare i benefici di cui godono i contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 sono:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a  000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa  al periodo d’imposta 2019
  • esonero dall’apposizione del  visto  di  conformità  per  la  compensazione  del  credito Iva  infrannuale  fino  a  000euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri  del periodo d’imposta 2020
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini  del  rimborso  del  credito  Iva  maturato  sulla  dichiarazione  annuale  per  il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro all’anno
  • anticipazione di  un  anno  dei  termini  di  decadenza  per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

Invece i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma1, lettera d, secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma2, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-deciesdell’articolo 2 del decreto legge n. 138/2011
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che  il  reddito  complessivo  accertabile  non  ecceda  di  due  terzi  il reddito dichiarato.