L'indennità di turno spetta anche durante le ferie e le festività
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9612 del 2 maggio 2011, ha stabilito che la maggiorazione del turno prevista da un “Accordo” variamente articolata (50% per le assenze domenicali, 60% per quelle festive, 15% per malattia, infortuni e ferie), comporta che dette indennità “vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione”.
La Corte nel caso di specie si è rifatta ad un orientamento della giurisprudenza in tema di modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, in base al quale le maggiorazioni (variamente calcolate) costituiscono una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l’indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.