La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/01/2010 n.1861, ha deciso che il lavoratore che è stato licenziato per superamento del periodo di comporto ha tempo 10 anni ex art. 2110 c.c. per l'impugnazione e non i consueti 60 giorni previsti dalla Legge 604/1966.
Secondo la Suprema Corte infatti il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto costituisce un'ipotesi del tutto peculiare di cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso il recesso non è dovuto a un fatto dell'azienda né a una colpa del dipendente, ma piuttosto all'impossibilità di quest'ultimo di assicurare con sufficiente continuità la propria prestazione. In pratica il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso nel senso che non è necessario provare il giustificato motivo né l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
Quindi si tratta di una fattispecie diversa da quelle previste dalla legge 604/1966 le cui disposizioni introducono regole di carattere eccezionale che non possono valere per tutte le fattispecie di licenziamento.