Licenziamento: nel periodo di prova illegittimo solo per motivo illecito
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1784 del 14 ottobre 2009, ha stabilito che il lavoratore licenziato durante il periodo di prova, per dimostrare l'illegittimità dello stesso, deve provarne il motivo illecito.
In base all'art. 2096 C.C., infatti, il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per un periodo massimo di 6 mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, essendo caratterizzato dal potere di recesso da parte del datore di lavoro senza l'obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione circa la valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; grava, quindi, sul lavoratore, che deduca in sede giudiziale la nullità del recesso, l'onere di provare sia il positivo superamento dell'esperimento sia l'imputabilità del recesso ad un motivo estraneo alla funzione del patto di prova e, perciò, illecito.
Nella fattispecie in esame, un lavoratore, invalido civile, assunto come inserviente per collocamento obbligatorio, è stato licenziato con motivazione riferita all'assenza di capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.
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