La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22873/2010, ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, l’obbligo di reintegra vale anche nei confronti dell’organizzazione sindacale che svolga attività imprenditoriale.
In caso di operazioni lucrative (come, ad esempio, la vendita di servizi a terzi) viene meno la deroga ex art. 4 della legge n. 108 del 1966, in quanto, per godere della tutela obbligatoria, in luogo di quella reale, non basta appartenere ad una delle categorie previste dalla legge.
Ai fini dell’applicabilità del regime speciale della tutela reale in favore delle organizzazioni di tendenza, non è sufficiente, infatti, la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di legge, ma è necessaria la mancanza di scopo di lucro e di un’organizzazione imprenditoriale.