Licenziamento: la nuova occupazione non preclude l'azione di reintegra
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3682 del 17 febbraio 2010, ha stabilito che il lavoratore licenziato, che abbia successivamente trovato un'altra occupazione, può ottenere ugualmente la reintegrazione nel precedente posto di lavoro (art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).
Il fatto che un lavoratore licenziato, dopo avere impugnato il licenziamento davanti al giudice del lavoro, trovi un'altra occupazione, non preclude, infatti, il suo diritto di continuare l'azione giudiziaria e di ottenere l'annullamento del licenziamento con condanna dell'originario datore di lavoro alla reintegrazione.
Dovrà, peraltro, essere detratto dall'importo del risarcimento del danno quanto egli abbia percepito da nuovo datore di lavoro.
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