Licenziamento: la "giustificatezza" non è giusta causa né giustificato motivo
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14835 del 24 giugno 2009, ha stabilito che la nozione di "giustificatezza" non coincide con quelle di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, ma rileva solo ai fini del mancato riconoscimento dell'indennità supplementare del dirigente.
La c.d. giusitificatezza contrattuale è un criterio di valutazione che comprende qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio. Per tale motivo, fatti o condotte che, con riguardo al rapporto di lavoro in generale, non integrano giusta causa o giustificato motivo, possono giustificare il licenziamento del dirigente con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva.
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