Licenziamento: la domanda giudiziale di annullamento si prescrive in cinque anni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15925 del 7 luglio 2009, ha precisato che il termine di prescrizione per la domanda giudiziale di annullamento del licenziamento è quinquennale.
La Suprema Corte è partita dal presupposto che, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo nel recesso datoriale, il licenziamento è annullabile e non nullo. Ciò si evince, in particolare, dallo stesso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dall'art. 1 della L. n. 108/1990), laddove si afferma che "il giudice con la sentenza con cui. annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. ordina al datore di lavoro. di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro".
Chiarito, quindi, che l'azione esperibile è, appunto, l'azione di annullamento, la Corte ha aggiunto che, per essa, l'art. 1442 C.C. prevede un termine di prescrizione di cinque anni.
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