Licenziamento ingiurioso, vessatorio o persecutorio e risarcimento del danno
A cura della redazione

Il licenziamento ingiustificato, ingiurioso, persecutorio o vessatorio del lavoratore può produrre, oltre al pregiudizio economico dato dalla perdita della retribuzione, una lesione dell'integrità psico-fisica di cui il datore di lavoro ne risponde ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. (Cass. 05/03/2008 n.5927).
In questa ipotesi, l'eventuale danno diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì dello stesso comportamento ingiurioso, persecutorio, vessatorio con cui è stato attuato, e che costituisce la causa del danno.
Invece nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, ma non ingiurioso, vessatorio o persecutorio, il datore di lavoro non risponde di eventuali conseguenze negative per la salute del lavoratore, in quanto tali conseguenze non rientrano fra gli effetti prevedibili del recesso.
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