Licenziamento: indennità e retribuzione globale di fatto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19956 del 16 settembre 2009, ha ribadito il principio per cui l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, della L. 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della L. 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto.
In essa, quindi, devono essere incluse tutte le voci stipendiali corrisposte al lavoratore subordinato, anche in via non continuativa (purché non occasionale), in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato goduto effettivamente dal lavoratore, se non ci fosse stata la sua estromissione illegittima dall'azienda.
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