La Corte di Cassazione, con la sentenza 05/02/2010 n.2676, ha deciso che il lavoratore che impugna oltre il termine di 60 giorni il licenziamento ritenuto illegittimo perde il diritto al risarcimento del danno.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte, il vigente ordinamento prevede per la risoluzione del rapporto di lavoro una disciplina speciale, del tutto diversa da quella ordinaria, i cui connotati di specialità e di imperatività mal si conciliano con una libertà di scelta per le parti tra regime ordinario e regime speciale nelle aree in cui il licenziamento deve essere necessariamente sorretto da specifiche ragioni. Nel quadro di questo speciale regime, il legislatore ha previsto un termine breve di decadenza pari a 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore (art.6, L. 604/66 - Art.5, c.3, L. 223/91) a garanzia della certezza della situazione di fatto determinata dal recesso datoriale, ritenendo tale certezza valore preminente rispetto a quello della legittimità del licenziamento.
Ne consegue che al lavoratore che non ha impugnato nel termine di decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguenza il risarcimento del danno nella misura prevista dalle leggi speciali (Art.8 L. 604/66 - Art.18 L. 223/91).
Infine concludono i giudici di legittimità è irrilevante che si tratti di licenziamento individuale o collettivo, perché ciò che viene in rilievo è sempre la posizione soggettiva particolare del lavoratore che invoca la tutela risarcitoria. L'azione risarcitoria di diritto comune dunque può essere esercitata anche in caso di decadenza soltanto in via residuale per far valere profili di illegittimità del licenziamento che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti individuali o collettivi. In ambito dei licenziamenti disciplinati dalla normativa speciale, invece, l'azione risarcitoria di diritto comune può essere esercitata in via alternativa solo previa tempestiva impugnazione del licenziamento.