Licenziamento illegittimo: la ricostituzione del rapporto di lavoro non è impedita dalla sopravvenuta inidoneità fisica
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8832 del 18 aprile 2011, ha affermato che, in caso di licenziamento e successiva reintegra del lavoratore, la sopravvenuta inidoneità alla mansione non costituisce impedimento alla ricostituzione del rapporto di lavoro.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’impossibilità della prestazione lavorativa conseguente a sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione svolta dal lavoratore non costituisce giustificato motivo di recesso.
Qualora un licenziamento sia stato annullato dal Giudice e sia stata disposta la reintegrazione del lavoratore, la sopravvenuta inidoneità fisica dello stesso non impedisce la ricostituzione del rapporto, bensì solo l’utilizzabilità dello stesso in mansioni incompatibili con l’accertata inidoneità, in quanto l’inidoneità di cui sopra e la conseguente impossibilità della prestazione, quale giustificato motivo di licenziamento, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore e restano escluse dalla possibilità di svolgere un’altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all’interno dell’impresa.
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