Licenziamento illegittimo: i ricavi compatibili con la prosecuzione del rapporto non sono deducibili dal risarcimento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7685 del 18 aprile 2016, ha affermato che in caso di licenziamento illegittimo, il compenso per lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento, non comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo se, e nei limiti in cui, quel lavoro risulti compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento.
Nel caso concreto, il lavoratore licenziato aveva già avviato un’attività di collaborazione coordinata ben prima del licenziamento, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, i relativi redditi non potevano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo licenziamento e non dovevano essere sottratti al risarcimento dovuto. Infatti, sono deducibili solo i ricavi incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa e resi possibili, quindi, solo dalla sua interruzione.
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