Licenziamento e impugnazione con telegramma
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24660 del 6 ottobre 2008, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui nel caso di impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 della 604/66 a mezzo telegramma, ove vi sia contestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a fornire la prova del fatto di aver sottoscritto personalmente l'originale consegnato all'ufficio competente.
Invece, nel caso in cui manchi la sottoscrizione, la Suprema Corte ha deciso che il lavoratore può fornire la prova di aver consegnato o personalmente fatto consegnare l'originale al datore di lavoro, così dimostrando l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 2705 cod. civ. affinchè il documento abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata.
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