Licenziamento disciplinare: l'audizione deve essere richiesta dal lavoratore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21899 del 26 ottobre 2010, ha precisato che, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, della L. n. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza costante nel senso che il datore non può adottare alcun provvedimento disciplinare contro il lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, qualora questi lo abbia espressamente richiesto.
Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare può, quindi, ben avvertire l'esigenza di essere sentito personalmente dal datore di lavoro (anche quando abbia inviato una compiuta difesa scritta), ma, in questa ipotesi, egli ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell'affidamento del datore di lavoro, il quale non può essere esposto ingiustamente al rischio di sentirsi dichiarare illegittimo il licenziamento per un vizio di procedura determinato, fra l'altro, proprio dal contenuto incerto e poco chiaro della comunicazione del lavoratore.
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