Licenziamento disciplinare: la contestazione intempestiva fuori dalla tutela reale
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19343 del 20 luglio 2018, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui sia accertata la sussistenza dell’illecito disciplinare posto a base del licenziamento ma questo non sia stato preceduto da tempestiva contestazione, si è fuori dalla tutela reale di cui all’art. 18, c. 4, L. 300/1970 che è, invece, contemplata per il caso di accertamento ritenuto gravemente infondato in ragione dell’accertata insussistenza del fatto. Nella fattispecie in esame, la tutela indennitaria accordata è quella forte ex art. 18, c. 5, dello Statuto dei Lavoratori (risarcimento compreso tra le 12 e le 24 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto) e non quella “debole” prevista dal comma 6 della medesima disposizione (indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Quest’ultima, infatti, trova applicazione soltanto qualora le norme di contratto collettivo o la legge dovessero prevedere termini specifici per la contestazione dell’addebito disciplinare, in quanto la relativa violazione assumerebbe, in tal caso, carattere meramente procedimentale.
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