In caso di licenziamento ingiustificato del dirigente, se previsto dal contratto collettivo l'indennità supplementare può essere erogata in misura vicina al massimo prendendo a riferimento la durata del rapporto di lavoro, le dimensione dell'azienda e la mancanza di giustificazioni del provvedimento disciplinare (Cass. 11/06/2008 n.15496).
Secondo la Suprema Corte nella disciplina collettiva del licenziamento dei dirigenti la nozione di "giustificatezza" si discosta sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge 604/66.
Più precisamente sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso.
Per i giudici di legittimità, nel merito sono stati correttamente applicati questi principi, rilevando come dei due inadempimenti contrattuali contestati con la lettera di licenziamento uno era rimasto del tutto privo di specificazioni e comunque di riscontri in giudizio e l'altro era stato clamorosamente smentito dall'istruttoria.
I giudici hanno inoltre adeguatamente argomentato il processo logico seguito nella valutazione relativa alla determinazione nella misura indicata della indennità in questione, stabilita dalla norma contrattuale tra un minimo di quattordici e un massimo di ventidue mensilità di retribuzione, col valorizzare da un lato la considerevole durata del rapporto dirigenziale e l'assoluta ingiustificatezza del licenziamento e, dall'altro, le ridotte dimensioni dell'impresa di impronta familiare e quindi le sue minori capacità di resistenza sul piano economico.