Licenziamenti: non si applica il nuovo art.18 St. Lav ai processi avviati prima della Legge Fornero
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7/05/2013 n.10550, ha deciso che non può trovare applicazione ai giudizi relativi alla legittimità dei licenziamenti avviati prima del 18/07/2012 la nuova disciplina introdotta con la Legge 92/2012 sul rilievo che, in mancanza di disposizioni transitorie, il nuovo articolo 18 St. Lav non sarebbe immediatamente applicabile anche ai vecchi processi in corso.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un lavoratore dipendente era stato licenziato per giusta causa per aver utilizzato abusivamente il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di servizio, inviando SMS personali.
Nel primo grado di giudizio, il Tribunale aveva dato ragione all’azienda, ma dinnanzi alla Corte d’appello, la sentenza è stata completamente ribaltata in quanto il fatto contestato essendo stato posto in essere senza raggiri o frode, non appariva così grave da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e quindi giustificarne il licenziamento.
Secondo la Suprema Corte però non può trovare applicazione il nuovo art. 18 St. Lav. ai contenziosi avviati prima della Riforma Fornero poiché ciò risulterebbe in contrasto in primo luogo con il principio della ragionevole durata del processo sancito, oltre che direttamente con la Carta Costituzionale (art.111 Cost) anche con ll’art.6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché con l’art.47 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
La nuova struttura dell’art. 18 St. Lav. è un evidente stravolgimento del sistema delle allegazioni e prove nel processo che non si limita ad una modifica della sanzione irrogabile, ma si collega ad una molteplicità di ipotesi diverse di condotte giuridicamente rilevanti cui si connettono tutele tra loro profondamente differenti.
In sostanza si tratta di un unico sistema che non incide sul solo apparato sanzionatorio, ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso.
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