La Cassazione, con sentenza n. 11720 del 20 maggio 2009, ha confermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultando provata sia la riduzione dei posti di lavoro per la drastica diminuzione del volume di vendita dei prodotti dell'azienda, che l'impossibilità di ricollocare utilmente la dipendente essendo irrilevante l'assunzione di altro personale avvenuta dopo otto mesi.
La Corte ha sottolineato che la giurisprudenza è orientata nel valorizzare, ai fini di cui trattasi, la situazione sussistente all'epoca del licenziamento e quella immediatamente successiva nel senso che la mancata assunzione di nuovi lavoratori nella stessa qualifica per un congruo periodo dopo il licenziamento costituisce elemento valutabile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni equivalenti e quindi a contrario del mancato assolvimento di siffatto onere.
L'apprezzamento della congruità del periodo è naturalmente rimesso alla valutazione del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente, come nella specie, motivato.