Licenziamenti collettivi: le ultime pronunce della Cassazione
A cura della redazione
La Corte di cassazione, con le sentenze 16 giugno 2005 n. 12940 e 19 maggio 2005 n. 10590, ha affermato due importanti principi in materia di licenziamenti collettivi, in particolare la necessità di indicare nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento il numero e i profili professionali dei lavoratori eccedenti anche nel caso di chiusura dell'unità produttiva e le necessità che la limitazione ad un determinato settore aziendale della scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione del personale sia giustificata da oggettive ragioni organizzative.
Nella pronuncia 12940 del 16 giugno 2005, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria l'indicazione del numero e dei profili professionali in quanto scopo della comunicazione è garantire all'interlocutore sindacale la possibilità di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione del personale, valutando anche le possibili misure alternative al programma di esubero: secondo la Suprema Corte tale principio è valido anche nel caso di chiusura di un'intera unità produttiva. Il difetto nella comunicazione comporta l'inefficacia dei licenziamenti a norma dell'art. 4, comma 12, L. 223/91.
La sentenza 19 maggio 2005, n. 10590 ha ribadito l'importante principio secondo cui è arbitraria e quindi illegittima ogni decisione unilaterale del datore diretta a limitare, ai fini del licenziamento, l'ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se ciò non sia strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale.
Il datore infatti segnala la collocazione del personale da licenziare, ma ciò non comporta automaticamente che l'applicazione dei criteri di scelta coincida sempre con il medesimo ambito e che i lavoratori interessati siano sempre esclusi dal concorso con tutti gli altri, giacchè ogni delimitazione dell'area di scelta è soggetta alla verifica giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che la giustificano.