L’Inps, con il messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in relazione all’esonero per calamità che viene concesso alle aziende agricole ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008.

Il messaggio precisa che, per effetto delle modifiche legislative che si sono susseguite negli ultimi anni, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 c.c., le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali; manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Ulteriori precisazioni riguardano i requisiti oggettivi, nonché le agevolazioni previdenziali concesse.