L’esonero per calamità è concesso anche alle cooperative agricole
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in relazione all’esonero per calamità che viene concesso alle aziende agricole ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008.
Il messaggio precisa che, per effetto delle modifiche legislative che si sono susseguite negli ultimi anni, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 c.c., le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali; manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Ulteriori precisazioni riguardano i requisiti oggettivi, nonché le agevolazioni previdenziali concesse.
Riproduzione riservata ©