Secondo l’Agenzia delle entrate (risposta n. 122/2020) affinchè l’indennità sostitutiva di mensa possa essere esclusa dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, è necessario che ricorrano determinati presupposti, tra i quali che l’orario di lavoro comporti una pausa per il vitto.

Secondo l’Agenzia infatti la citata indennità è di regola interamente soggetta a tassazione e concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo del dipendente percettore.

L’esclusione dell’indennità dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente opera esclusivamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.

Riguardo a tale ultimo aspetto, la risoluzione del Ministero delle finanze del 30/03/2000 n.41, afferma che occorre una valutazione dei singoli casi concreti, atteso che la disposizione non consente di individuare i criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza delle predette unità produttive.

Tuttavia, secondo la citata risoluzione, si può ritenere il linea di principio che l’esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguardi solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • È richiesto un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (sono quindi esclusi tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pranzo, viene attribuita un’indennità sostitutiva di mensa);
  • Il dipendente è addetto ad un’unità produttiva (sono quindi esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati ad un’unità intesa come sede di lavoro;
  • La suddetta unità è ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

In base a tali considerazioni, ai fini IRPEF, l'indennità sostitutiva di mensa concorre integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del percettore. Qualora, invece, ricorrano le condizioni sopra declinate e l'erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, l'indennità sostitutiva è esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo di 5,29 euro; pertanto, la parte eccedente concorre integralmente alla determinazione del reddito, secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 51, comma primo, del TUIR.