Legittimo il licenziamento del lavoratore che tarda a comunicare l’assenza per malattia
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8/11/2017 n.26465, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente licenziare il dipendente nel caso in cui, in applicazione del CCNL, quest’ultimo violi l’obbligo di comunicare entro un certo numero di giorni l’assenza per malattia.
Nel caso in esame un lavoratore è stato licenziato per assenza ingiustificata, non avendo informato tempestivamente il datore di lavoro del suo stato di malattia.
Ha così proposto ricorso davanti al Tribunale del lavoro, il quale ha dato ragione al lavoratore, sostenendo che quest’ultimo si era reso inadempiente esclusivamente per il tardivo invio del certificato attestante la malattia che secondo il CCNL doveva essere punito con una sanzione conservativa e non con il recesso dal rapporto di lavoro.
Di diverso avviso la Corte d’appello che invece ha dato ragione all’azienda. Infatti da una lettura attenta del CCNL era emerso che l’assenza è ingiustificata quando il lavoratore non avverte il datore di lavoro entro il primo giorno di assenza e non invia il certificato medico di malattia entro due giorni dal suo inizio, a meno che non sussistano ipotesi di giustificato impedimento di invio di detta documentazione.
In sostanza il CCNL considera assenza ingiustificata quella che dipende dal mancato avviso del datore di lavoro dell’assenza per malattia a prescindere della sussistenza o meno di quest’ultima. Lo stesso contratto collettivo punisce in modo differente questa violazione: con una sanzione conservativa in caso di ritardata comunicazione entro i 4 giorni, con il licenziamento oltre tale termine.
Il lavoratore è così ricorso alla Corte di Cassazione che ha condiviso la pronuncia della Corte d’appello e ha così rigettato la domanda del lavoratore.
Secondo i giudici di legittimità la ratio della disciplina contenuta nel CCNL applicato in azienda è quella di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente. La cadenza degli adempimenti previsti è preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione.
Le parti firmatarie del CCNL hanno valutato che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata.
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