Legittimo il rifiuto della prestazione se arreca danno alla salute
A cura della redazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14948 del 25 giugno 2009 ha statuito il principio in base al quale, se il datore di lavoro non adotta tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, questi può astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione può arrecare pregiudizio alla sua salute.
In particolare, la Corte nel giudicare il caso in questione ha ripreso la disposizione di cui all'art. 2087 del c.c., che sanzione "l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sui luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico".
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