La Corte di Cassazione, con la sentenza 4060 del 19 febbraio 2008, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che ha rifiutato il trasferimento che avrebbe determinato per lo stesso un demansionamento. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto legittimo il licenziamento, in quanto di demansionamento si poteva parlare solo in caso di esercizio effettivo delle mansioni e, quindi, solo a trasferimento avvenuto.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di integrale riforma della Corte di Appello, ha ritenuto legittimo il rifiuto al trasferimento da parte del lavoratore. L'illegittimo comportamento del datore di lavoro, secondo la Corte Suprema, consistente nell'assegnazione a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, può giustificare il rifiuto della prestazione di lavoro, purchè la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede.