La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012, ha stabilito che è legittimo il licenziamento comminato nei confronti del dirigente che rifiuta il distacco presso altra azienda, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento. Nella fattispecie, la Suprema Corte aveva ravvisato che il suddetto distacco era giustificato da esigenze di riorganizzazione dell’impresa che comportavano una riduzione dell’organigramma, con conseguente soppressione della posizione del dirigente.
In siffatta ipotesi, ai fini della legittimità del licenziamento, deve farsi riferimento alla nozione della giustificatezza, la quale, come noto, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della L. 604/1966, ma è molto più ampia e può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbano necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. 16498 del 15.7.2009).