Legittimo eseguire gratuitamente prestazioni semplici a parenti ed amici
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2015 n.21972, ha deciso che un professionista può inviare gratuitamente le dichiarazioni dei redditi di parenti ed amici all’Agenzia delle entrate.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto legittima la gratuità dell’opera svolta da un professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con i clienti, dato che gli stessi risultano anche soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure dello stesso professionista, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza.
E’ stato quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate che lamentava: violazione e falsa applicazione del DLgs 546/1992, non avendo i giudici di merito rilevato l’inammissibilità dell’appello del contribuente per la sua assoluta genericità; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla gratuità delle prestazioni professionali risultate non registrate e fatturate, contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia rappresentato dalla ritenuta non fatturabilità della prestazione professionale consistente nell’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per i clienti e infine violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. avendo i giudici di merito ritenuto che il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese a favore dei singoli soggetti soci di società di persone rientri in quello corrisposto dalle società stesse, pur in mancanza di un riscontro probatorio di tale circostanza.
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