E' legittimo il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva che hanno comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto oppure del posto cui era addetto il lavoratore (Cass. 17/01/2008 n.841).

Affinchè il recesso del datore di lavoro sia legittimo è però necessario che risulti l'effettività e non la pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

Non ha rilevanza invece che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite e attribuite agli altri lavoratori ancora occupati in azienda.