E’ legittimo l'utilizzo delle videoregistrazioni finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale, come consentito dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, se collocate e installate nel piazzale esterno dell'azienda, cioè in un'area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti (Cass. 6 febbraio 2025 n. 3045).La recente sentenza della Cassazione si articola tra il richiamo alle regole generali sui controlli a distanza, affrontando anche il caso specifico rispetto al quale si pone un problema di legittimità di controlli a distanza di tipo difensivo mediante l’uso della videosorveglianza,Ne caso specifico l’uso delle telecamere era destinato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio aziendale per il quale lo statuto dei lavoratori prescrive, per la sua legittimità, o l’accordo sindacale aziendale oppure l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, quando si tratti di controlli precauzionali di tipo generale.Trattandosi di utilizzo di videoriprese esterne, il lavoratore non era specificamente controllato, ma semplicemente investito dal raggio d'azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all'esterno. I giudici confermano quindi il rispetto della privacy dei lavoratori e la proporzionalità del mezzo, dal momento che le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore.La sentenza della Cassazione ammette poi la validità di prova delle registrazioni effettuate nell’ambito di un giudizio, perché lo Statuto dei Lavoratori non vieta i controlli difensivi quando questi sono rivolti alla tutela del patrimonio aziendale. Purché, aggiungiamo, ricorrano una serie di condizioni stabilite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2019 quando si tratti di controlli difensivi preventivi basati su una serie di indizi e requisiti che fuoriescono dalle regole dello statuto dei lavoratori e che i giudici hanno cosi individuato:- l'area oggetto di ripresa deve essere alquanto circoscritta;– le videocamere devono essere in funzione per un periodo temporale limitato,– non è possibile ricorrere a mezzi alternativi,– le immagini sono state utilizzate soltanto a fini di prova dei reati commessi,– ci sono fondati e ragionevoli sospetti di reati commessi dai lavoratori