Legittime le clausole dei contratti di prossimità
A cura della redazione
La Corte Costituzionale, con la sentenza 4 ottobre 2012 n. 221, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 8 del DL 138/2011 nella parte in cui consente ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (c.d. di prossimità) di realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
La regione Toscana aveva impugnato l’articolo 8 sostenendo che violava gli artt. 39, 117 e 118 della Costituzionale oltre al principio di leale collaborazione. Più precisamente gli aspetti ritenuti abusivi sono da un lato la capacità della contrattazione di prossimità di vanificare la legislazione regionale in materia di tutela del lavoro e dall’altro l’abuso di competenza potendo intervenire su materie di competenza delle regioni.
La Consulta invece ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità costituzionale. Infatti le deroghe non hanno un ambito di applicazione illimitato, ma si riferiscono a specifiche materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Inoltre l’art. 8 non si pone in contrasto con la legislazione regionale, dato che concerne aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.
Riproduzione riservata ©