L’INPS, con il messaggio n. 2054 del 17 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 24, comma 15bis, del DL 201/2011 (L. 214/2011), sulle pensioni anticipate.

Pe ciò che concerne le due tipologie di destinatari della norma, si osserva quanto segue:

  1. Lavoratori e lavoratrici che alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011) svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima. Con riferimento a tali soggetti, il requisito contributivo minimo può essere perfezionato con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. La disposizione normativa si applica, quindi, anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi, a condizione che alla data del 28.12.2011 stessero svolgendo attività lavorativa dipendente;
  2. Iscritti/assicurati che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione. In questi casi il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato e, pertanto, con contribuzione versata esclusivamente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Per tali fattispecie, ai fini del perfezionamento del requisito minimo, è esclusa la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Con riferimento particolare alle lavoratrici, si segnala che, stante il tenore letterale della disposizione "eccezionale" della lett. b) dell’art. 15bis, che prevede un’anzianità contributiva "di almeno 20 anni" e un requisito anagrafico minimo di 64 anni, non può trovare applicazione la deroga di cui all’art. 2, c. 3, del D.Lgs. 503/1992 che prevede, a determinate condizioni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia con un’anzianità contributiva di 15 anni anziché 20.

Ai fini della normativa in esame, inoltre, sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 C.C., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.

Infine, con riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, l’INPS effettua una distinzione in relazione alla tipologia del relativo contratto di lavoro (operai a tempo indeterminato o determinato).

Nel caso in cui l’operaio al 28.12.2011 aveva un contratto a tempo indeterminato (OTI), ai fini del requisito contributivo, concorre tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata e/o accreditata (ad es.: contribuzione derivante da trattamento speciale di disoccupazione agricola, disoccupazione ordinaria, trattamento di integrazione salariale agricolo, maternità, riscatto, volontaria, fermo restando le regole per il diritto a pensione). Diversamente, se alla data del 28.12.2011, l’operaio agricolo aveva un contratto a tempo determinato (OTD), in riferimento al quale non si ha cognizione dell’esatta collocazione temporale delle giornate in cui ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo/a ma solo del numero delle stesse, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- Se il lavoratore nell’anno 2011 possedeva 270 giornate lavorative (intero periodo lavorato) in qualità lavoratore dipendente agricolo ovvero meno di 270 giornate lavorative ma dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011, si applicano le disposizioni per il lavoratore a tempo indeterminato (tutta la contribuzione utile per determinare il requisito contributivo);

- Se il lavoratore, nell’anno 2011, possedeva meno di 270 giornate lavorative e non dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente agricolo alla data del 28.12.2011, la contribuzione richiesta deve riferirsi esclusivamente alla contribuzione obbligatoria maturata in qualità di lavoratore dipendente agricolo (giornate effettivamente lavorate, contribuzione figurativa dentro il rapporto di lavoro, riscatto correlato ad attività lavorativa, ricongiunzione, ecc.), con esclusione della contribuzione volontaria, figurativa per trattamento speciale agricolo nonché per disoccupazione ordinaria, accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto non correlato ad attività lavorativa.