Contributi e fisco
Legge di Bilancio: operativa la Decontribuzione Sud per il 2021
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo ex art. 1, commi 161 -168, della L. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud), limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C (2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.
In particolare:
- Si ribadisce che la decontribuzione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori;
- La Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework. Allo scopo, si ricorda che, per il periodo 1.1.2021 – 30.6.2021 era già stato autorizzato;
- Oltre ai soggetti espressamente esclusi dal comma 162, per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell’aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all’art. 27 del D.L. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario;
- Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”;
- In riferimento alla somministrazione, si precisa che il beneficio non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore. Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti i presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework;
- L’esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo. Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’art. 1, c. 1175, della L. 296/206, al possesso del DURC;
- Il beneficio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi ex art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili ex art. 13 della L. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI ex art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012). Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
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