Legge Bilancio 2022: Credito d'imposta per attività di R&S, innovazione design
A cura della redazione
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il credito d’imposta per gli in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre aree di attività con forte interesse all’innovazione (art. 1 c. 45).
Qui di seguito le principali novità.
Tassi di agevolazione e massimali
La legge di bilancio 2021 ha prorogato fino all'anno 2022 il credito d'imposta qui in esame, modificandone l'ambito applicativo (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) in termini di aumento dei tassi di agevolazione e massimali. Come più diffusamente si dirà, per la R&S: il tasso di agevolazione fiscale passa dal 12% al 20% con un tetto di 4 milioni di euro (in precedenza 3 milioni di euro) nel 2021 e 2022. Per l’Innovazione tecnologica: l'aliquota passa dal 6% al 10% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per l’Innovazione verde e digitale: il tasso aumenta dal 10% al 15% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per il Design e innovazione estetica: aumento del tasso dal 6% al 10% con un tetto di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022.
Tale rafforzamento va contestualizzato nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (Componente C2 della Missione 1) e si avvale delle relative risorse.
I soggetti che possono fruire del credito d’imposta
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività oggetto del credito d’imposta R&S
La legge indica come attività di:
- ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200);
- innovazione tecnologica ammissibili, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo (la principale fonte internazionale per le linee guida in materia di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività innovative. In particolare il manuale individua quattro tipi fondamentali di innovazione: a) Innovazione di prodotto; b) Innovazioni di processo; c) Innovazioni di marketing; d) Innovazioni organizzative) (comma 201);
- attività innovative ammissibili, quelle orientate al design e all'ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari (comma 202).
Quando viene riconosciuto il credito d’imposta
Il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, modificate da ultimo, come accennato, dalla legge di bilancio 2021:
- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Spese ammissibili
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
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