E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore per avere inserito nel tablet di registrazione delle attività svolte dei dati volutamente difformi da quelli reali non trattandosi di un controllo a distanza.

Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 4936/2025 nell’ambito di un giudizio in cui il lavoratore ha impugnato il licenziamento contestando la legittimità dei controlli aziendali.

Le verifiche realizzate dal datore di lavoro tuttavia, secondo la Cassazione, non costituiscono una violazione dell'articolo 4 della legge 300/1970, se il dispositivo è utilizzato dal lavoratore per la registrazione delle proprie attività e non per un controllo a distanza.

Si tratta infatti di un mezzo adottato per riscontrare la veridicità dei dati forniti dal lavoratore stesso, per monitorare i tempi di lavoro durante le trasferte compiute per la manutenzione degli impianti di distribuzione del gas.

Lo strumento probatorio utilizzato dal datore di lavoro per smontare la tesi difensiva del lavoratore era costituito dalle verifiche compiute legittimamente da un’agenzia investigativa a cui l’azienda si era affidata per compiere i controlli incrociati tra presenze al lavoro e i dati forniti dal lavoratore.

Inoltre, le registrazioni effettuate sul tablet dallo stesso lavoratore, rilevano non quale esito di un controllo a distanza della prestazione lavorativa che sarebbe illecito per mancanza dei requisiti, bensì come elementi da raffrontare con l'esito delle indagini investigative.

Si tratta in sostanza di controlli difensivi ammessi in giurisprudenza, in presenza di fondati sospetti sui comportamenti scorretti del dipendente di cui, aggiungiamo, il datore di lavoro deve dare adeguata informativa al lavoratore oltre alle relative finalità ai sensi della disciplina sulla privacy dei dati trattati durante il rapporto di lavoro.