Come evidenziato anche dall’Agenzia delle entrate con la circ. n. 28/E del 2016, i beni ed i servizi rientranti nel campo di applicazione della lett. f) dell’art. 51, c2 del TUIR, non possono essere rimborsati dal datore di lavoro se il costo è sostenuto dal lavoratore, a differenza degli altri benefit ricadenti nell’art. f-bis) e f-ter del medesimo articolo.

Ciò significa, tradotto concretamente, che il lavoratore che ha frequentato ad esempio un corso di fotografia o di musica, sostenendone il costo, non può successivamente richiedere il rimborso della spesa al proprio datore di lavoro che ha istituito un piano welfare.

A mero titolo esemplificativo, non potranno essere oggetto di rimborso i corsi di: cucina, danza, fotografia, informatica, lingue straniere, musica, recitazione ecc..

Se il datore di lavoro vuole erogare tali servizi ai propri dipendenti, potrà prevederli nel piano welfare, ma dovrà attivare apposite convenzioni con le strutture che li erogano.

Il lavoratore quindi frequenta il corso scelto tra quelli convenzionati ed il datore di lavoro né sostiene il costo.