Le spese di istruzione rimborsabili dal datore di lavoro
A cura della redazione
Secondo l’art.51, c.2, lett. f-bis) non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Il fatto che la disposizione utilizzi la locuzione “somme”, a differenza della lettera f) del medesimo articolo, consente al datore di lavoro anche di rimborsare al lavoratore le spese che ha sostenuto direttamente, così come ricordato anche dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 28/E del 2016).
Con la medesima circolare, l’Agenzia delle Entrate ha anche indicato i servizi espressamente rimborsabili, ampliando e meglio definendo i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico. La menzione esplicita di “borse di studio” estende la gamma dei benefit per la cui definizione tornano utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.238 del 2000.
Pertanto, ad esempio, possono formare oggetto di rimborso:
- Le tasse sostenute per l’iscrizione agli asili nido per la custodia dei figli;
- Le tasse scolastiche sostenute per l’iscrizione a scuole materne oltre che ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria di 1° e di 2° grado, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, in Italia o all’estero;
- Le tasse universitarie;
- Le tasse sostenute per l’iscrizione al Conservatorio quando lo stesso è equivalente ad un liceo;
- Servizi di mensa connessi alla frequenza della scuola;
- Libri di testo scolastici;
- Materiale didattico e di cancelleria;
- Iscrizione e soggiorno per centri estivi ed invernali;
- Ludoteche;
- Servizio di trasporto scolastico (se incluso nel POF, ad esempio scuolabus);
- Gite didattiche e visite d’istruzione (se incluse nel POF);
- Assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza);
- Servizi di baby-sitting.
Non sono invece rimborsabili i corsi con finalità diversa dall’istruzione scolastica, come ad esempio i corsi di nuoto, danza e altri sport.
Infine, l’Agenzia delle entrate (circ. n. 5/E del 2018) ha precisato che i rimborsi non devono necessariamente essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute, purché non queste ultime non siano già state detratte dal dipendente.
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