Le scadenze e le riduzioni contributive dell’autoliquidazione INAIL 2021-2022
A cura della redazione
L’INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 14185 del 29 dicembre 2021, con cui ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2021/2022 (guida disponibile dalla stessa data), con particolare riferimento alle riduzioni contributive.
Vengono inoltre riepilogate le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro e le scadenze.
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2022 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 20211 è il 28 febbraio 2022. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022. I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022.
Come di consueto, il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2022 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto.
Le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022 sono:
- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT).
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN).
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN).
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT).
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT).
- Riduzione per Campione d’Italia (PAT).
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT).
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT).
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
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